Accordo›Titolo IV
Art. 21
Collaborazione amministrativa
In vigore dal 22 mar 2025
Collaborazione amministrativa
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo.
Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, mezzi istruttori nell'altro Stato contraente per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione del presente Accordo, lo fanno nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo.
Una parte contraente mette a disposizione gratuitamente dell'altra la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari già acquisite che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente ai fini del presente accordo. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all', saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.
Storico versioni
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