Accordo›Titolo III
Art. 17
18 / 31Disposizioni particolari
In vigore dal 22 mar 2025
Disposizioni particolari
Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-03-11;29#art-a-17