Accordo›Titolo II
Art. 7
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche
In vigore dal 22 mar 2025
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell', nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui , a condizione che siano cittadini di tale Stato.
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