Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 apr 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «materia prima»: una sostanza trasformata o non trasformata, utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali, escluse le sostanze utilizzate prevalentemente come alimenti, mangimi o combustibili; 2) «catena del valore delle materie prime»: tutte le attività e i processi coinvolti nell’esplorazione, nell’estrazione, nella trasformazione e nel riciclaggio delle materie prime; 3) «esplorazione»: tutte le attività volte a individuare e a stabilire le proprietà delle mineralizzazioni; 4) «estrazione»: l’estrazione di minerali di interesse economico, minerali e prodotti vegetali dalla loro fonte originaria come prodotto principale o sottoprodotto, compresa l’estrazione da mineralizzazioni nel sottosuolo, da minerali nell’acqua e sott’acqua, e dalle salamoie e dagli alberi; 5) «capacità estrattiva dell’Unione»: l’aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni estrattive di minerali di interesse economico, minerali, prodotti vegetali e concentrati contenenti materie prime strategiche, comprese le operazioni di trasformazione che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell’Unione o nelle sue vicinanze; 6) «mineralizzazioni»: ogni singolo minerale o combinazione di minerali presente in una massa o in un deposito di potenziale interesse economico; 7) «riserve»: tutte le mineralizzazioni che possono essere estratte in modo economicamente redditizio in un determinato contesto di mercato; 8) «trasformazione»: tutti i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali di interesse economico, minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe o altre forme economicamente utilizzabili, compresi, l’arricchimento, la separazione, la fusione e la raffinazione, ad esclusione della lavorazione dei metalli e dell’ulteriore trasformazione in beni intermedi e finali; 9) «capacità di trasformazione dell’Unione»: l’aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni di trasformazione delle materie prime strategiche, escluse le operazioni che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell’Unione o nelle sue vicinanze; 10) «riciclaggio»: il riciclaggio quale definito all’, punto 17), della direttiva 2008/98/CE; 11) «capacità di riciclaggio dell’Unione»: l’aggregato del volume massimo di produzione annua delle operazioni di riciclaggio di materie prime strategiche in seguito alla ritrasformazione, compresa la cernita e il pre-trattamento dei rifiuti e la loro trasformazione in materie prime secondarie, situate nell’Unione; 12) «consumo annuo di materie prime strategiche»: l’aggregato della quantità di materie prime strategiche consumate dalle imprese stabilite nell’Unione in seguito a trasformazione, escluse le materie prime strategiche incorporate in prodotti intermedi o finali immessi sul mercato dell’Unione; 13) «rischio di approvvigionamento»: il rischio di approvvigionamento calcolato in linea con l’allegato II, sezione 2; 14) «progetto relativo alle materie prime critiche»: qualsiasi impianto pianificato o espansione significativa pianificata o riconversione di un impianto esistente attivo nell’estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime critiche; 15) «acquirente dei prodotti del progetto»: un’impresa che ha stipulato un accordo di acquisto dei prodotti del progetto con il promotore di un progetto; 16) «accordo di acquisto dei prodotti del progetto»: qualsiasi accordo contrattuale tra un’impresa e il promotore di un progetto che preveda un impegno da parte dell’impresa ad acquistare una quota delle materie prime prodotte da uno specifico progetto relativo alle materie prime in un determinato periodo di tempo, oppure un impegno da parte del promotore del progetto a concedere all’impresa tale opzione; 17) «promotore del progetto»: qualsiasi impresa o consorzio di imprese che elabora un progetto relativo alle materie prime; 18) «procedura di rilascio delle autorizzazioni»: una procedura riguardante tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di un progetto relativo alle materie prime critiche, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull’esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato; 19) «decisione globale»: la decisione o l’insieme di decisioni prese dalle autorità degli Stati membri che determina se il promotore di un progetto è autorizzato ad attuare un progetto relativo alle materie prime critiche, fatta salva qualsiasi decisione presa nel contesto di un ricorso; 20) «programma nazionale»: un programma nazionale o un insieme di programmi che copre l’intero territorio, elaborato e adottato dalle competenti autorità nazionali o regionali; 21) «esplorazione generale»: l’esplorazione a livello nazionale o regionale, esclusa l’esplorazione mirata; 22) «esplorazione mirata»: l’indagine dettagliata su una singola mineralizzazione; 23) «mappa predittiva»: una mappa che indica le zone in cui è probabile che vi siano mineralizzazioni di una determinata materia prima; 24) «perturbazione dell’approvvigionamento»: la riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima o l’aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità dei prezzi di mercato; 25) «catena di approvvigionamento di materie prime»: tutte le attività e i processi della catena del valore delle materie prime fino al punto in cui una materia prima è utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali; 26) «strategie di attenuazione»: le politiche messe a punto da un operatore economico per limitare la probabilità di una perturbazione dell’approvvigionamento della sua catena di approvvigionamento di materie prime critiche o per limitare i danni causati alla sua attività economica da tale perturbazione dell’approvvigionamento; 27) «principali operatori di mercato»: le imprese della catena di approvvigionamento di materie prime critiche dell’Unione e le imprese a valle che consumano materie prime critiche, il cui funzionamento affidabile è essenziale per l’approvvigionamento di materie prime critiche; 28) «scorte strategiche»: una quantità di una particolare materia prima, in qualsiasi forma, che viene stoccata da un operatore pubblico o privato al fine di utilizzarla in caso di perturbazione dell’approvvigionamento; 29) «impresa di grandi dimensioni»: un’impresa che ha avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nel più recente esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d’esercizio; 30) «tecnologie strategiche»: le tecnologie chiave strumentali per le transizioni verde e digitale nonché per le applicazioni di difesa e aerospazio; 31) «consiglio di amministrazione»: l’organo di amministrazione o di vigilanza incaricato di supervisionare la direzione esecutiva della società o, in mancanza di tale organo, la persona o le persone che svolgono funzioni equivalenti; 32) «rifiuti»: i rifiuti quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; 33) «raccolta»: la raccolta quale definita all’, punto 10), della direttiva 2008/98/CE; 34) «trattamento»: il trattamento quale definito all’, punto 14), della direttiva 2008/98/CE; 35) «recupero»: il recupero quale definito all’, punto 15), della direttiva 2008/98/CE; 36) «riutilizzo»: il riutilizzo quale definito all’, punto 13), della direttiva 2008/98/CE; 37) «rifiuti di estrazione»: i rifiuti di estrazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE; 38) «struttura di deposito dei rifiuti di estrazione»: la struttura di deposito dei rifiuti quale definita all’, punto 15), della direttiva 2006/21/CE; 39) «valutazione economica preliminare»: una valutazione concettuale, nella fase iniziale, della potenziale redditività economica di un progetto per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione; 40) «dispositivo per la risonanza magnetica per immagini»: un dispositivo medico non invasivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini anatomiche o qualsiasi altro dispositivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini dell’interno di un oggetto; 41) «generatore di energia eolica»: la parte di una turbina eolica onshore o offshore che converte l’energia meccanica del rotore in energia elettrica; 42) «robot industriale»: un manipolatore multifunzionale, riprogrammabile e a controllo automatico, programmabile su tre o più assi, che può essere fisso o mobile, da utilizzare nelle applicazioni di automazione industriale; 43) «veicolo a motore»: qualsiasi veicolo omologato delle categorie M o N di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858; 44) «mezzo di trasporto leggero»: qualsiasi veicolo a motore leggero che può essere alimentato dal solo motore elettrico o da una combinazione di motore e forza umana, compresi i monopattini elettrici, le biciclette elettriche e i veicoli omologati della categoria L di cui all’ del regolamento (UE) n. 168/2013; 45) «generatore di freddo»: la parte di un sistema di raffreddamento che genera una differenza di temperatura che consente l’estrazione di calore dallo spazio o il raffreddamento del processo, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore; 46) «pompa di calore»: la parte di un sistema di riscaldamento che genera una differenza di temperatura che consente di fornire calore allo spazio o al processo da riscaldare, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore; 47) «motore elettrico»: un dispositivo che converte la potenza elettrica in ingresso in potenza meccanica in uscita sotto forma di rotazione con una velocità di rotazione e una coppia che dipendono da una serie di fattori, tra cui la frequenza della tensione di alimentazione e il numero di poli del motore, con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW; 48) «lavatrice automatica»: la lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell’utilizzatore durante lo svolgimento del programma; 49) «asciugatrice a tamburo»: un’apparecchiatura nella quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante attraverso il quale viene è insufflata aria riscaldata; 50) «microonde»: qualsiasi apparecchio destinato a essere utilizzato per riscaldare gli alimenti ricorrendo all’energia elettromagnetica; 51) «aspirapolvere»: un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d’aria generato da una depressione creata all’interno dell’apparecchio; 52) «lavastoviglie»: una macchina che lava e risciacqua le stoviglie; 53) «magnete permanente»: un magnete che mantiene il suo magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico esterno; 54) «vettore di dati»: un codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo; 55) «identificativo unico del prodotto»: una stringa unica di caratteri per l’identificazione dei prodotti; 56) «rivestimento dei magneti»: uno strato di materiale generalmente utilizzato per proteggere i magneti dalla corrosione; 57) «rimozione»: il trattamento manuale, meccanico, chimico, termico o metallurgico il cui risultato è che i componenti o i materiali interessati sono identificabili come flusso di uscita separato o parte di un flusso di uscita; 58) «riciclatore»: la persona fisica o giuridica che effettua il riciclaggio in un impianto autorizzato; 59) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 60) «tipo di materia prima critica»: una materia prima critica immessa sul mercato che si differenzia in base alla fase di trasformazione, alla composizione chimica, all’origine geografica o ai metodi di produzione utilizzati; 61) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione; 62) «valutazione della conformità»: il processo che dimostra se le prescrizioni di cui all’ o 31 sono state soddisfatte; (63) «partenariato strategico»: un impegno tra l’Unione e un paese terzo o un paese e territorio d’oltremare finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni di interesse reciproco, che facilita il conseguimento di risultati vantaggiosi sia per l’Unione che per il paese terzo o i paesi o territori d’oltremare interessati; (64) «governance multipartecipativa»: un ruolo formale, significativo e sostanziale svolto da vari tipi di portatori di interessi, inclusa almeno la società civile, nel processo decisionale di un sistema di certificazione, documentato da un mandato, dall’attribuzione di funzioni o da altri elementi di prova, che conferma o sostiene la partecipazione dei rappresentanti dei portatori di interessi di tale sistema di certificazione.
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