Art. 1
Oggetto e obiettivi
In vigore dal 11 apr 2024
Oggetto e obiettivi
1. L’obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l’accesso dell’Unione a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, anche favorendo l’efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore.
2. Per raggiungere l’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:
a)
ridurre il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento relative alle materie prime critiche suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, in particolare individuando e sostenendo progetti strategici che contribuiscono a ridurre le dipendenze e a diversificare le importazioni e compiendo sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione;
b)
migliorare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;
c)
garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell’Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell’ambiente e di sostenibilità, anche attraverso il miglioramento della loro circolarità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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