Art. 3
Elenco delle materie prime strategiche
In vigore dal 11 apr 2024
Elenco delle materie prime strategiche
1. Le materie prime, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, elencate nell’allegato I, sezione 1, sono considerate materie prime strategiche.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I, sezione 1, al fine di aggiornare l’elenco delle materie prime strategiche.
Un elenco aggiornato delle materie prime strategiche include, tra le materie prime valutate, le materie prime che ottengono un punteggio più elevato in termini di importanza strategica, crescita prevista della domanda e difficoltà di aumentare la produzione. L’importanza strategica, la crescita prevista della domanda e la difficoltà di aumentare la produzione sono determinate conformemente all’allegato I, sezione 2.
3. La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l’elenco delle materie prime strategiche entro il 24 maggio 2027, e successivamente ogni tre anni.
Su richiesta del comitato europeo per le materie prime critiche istituito a norma dell’ («comitato»), sulla base del monitoraggio e delle prove di stress in conformità del presente regolamento, la Commissione riesamina e, se del caso, aggiorna l’elenco delle materie prime strategiche in qualsiasi momento in aggiunta ai riesami periodici.
Nel quadro del primo aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche in conformità del primo comma, la Commissione valuta in particolare se, sulla base della sua valutazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo e dell’allegato I, sezione 2, la grafite sintetica debba rimanere nell’elenco delle materie prime strategiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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