Art. 5

Parametri di riferimento

In vigore dal 11 apr 2024
Parametri di riferimento 1.   La Commissione e gli Stati membri rafforzano le diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche attraverso le misure di cui al presente capo, al fine di: a) garantire che, entro il 2030, le capacità dell’Unione per ciascuna materia prima strategica siano aumentate in modo significativo e tale da far sì che, complessivamente, la capacità dell’Unione si avvicini ai parametri di riferimento seguenti o li raggiunga: i) la capacità estrattiva dell’Unione è tale da consentire l’estrazione di minerali di interesse economico, minerali o concentrati necessari a coprire almeno il 10 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione, nella misura possibile relativamente alle riserve dell’Unione lo consentano; ii) la capacità di trasformazione dell’Unione, comprese tutte le fasi di trasformazione intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 40 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione; iii) la capacità di riciclaggio dell’Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 25 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell’Unione ed è tale da riciclare una quantità crescente di ciascuna materia critica strategica presente nei rifiuti; b) diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell’Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell’Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi o paesi o territori d’oltremare (PTOM) e che nessun paese terzo copra più del 65 % del consumo annuo dell’Unione di tali materie prime strategiche. 2.   La Commissione e gli Stati membri intraprendono sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l’uso efficiente delle risorse al fine di contenere il previsto aumento del consumo di materie prime critiche nell’Unione al di sotto della proiezione di riferimento di cui all’, paragrafo 1, attraverso le pertinenti misure di cui alla presente sezione e al capo 5, sezione 1. 3.   Entro il 1o gennaio 2027, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo parametri di riferimento per la capacità di riciclaggio dell’Unione espressi in termini di quota delle materie prime strategiche disponibili nei pertinenti flussi di rifiuti. Gli atti delegati adottati a norma del primo comma specificano i flussi di rifiuti e le materie prime strategiche che essi contengono per le quali sono disponibili informazioni sufficienti sui pertinenti volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche sulla base degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (UE) 2023/1542, alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), alla direttiva 2008/98/CE e alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), per consentire la stima della capacità di riciclaggio dell’Unione espressa in termini di quota delle materie prime strategiche contenute nei pertinenti flussi di rifiuti. Inoltre, gli atti delegati adottati a norma del primo comma stabiliscono un parametro di riferimento per la capacità di riciclaggio dell’Unione sulla base della capacità di riciclaggio per ciascuna materia prima strategica contenuta nei pertinenti flussi di rifiuti individuati a norma del secondo comma. La Commissione definisce il parametro di riferimento per la capacità di riciclaggio di cui al terzo comma sulla base degli elementi seguenti: a) l’attuale capacità di riciclaggio dell’Unione espressa in termini di quota delle materie prime strategiche disponibili nei pertinenti flussi di rifiuti; b) la misura in cui le materie prime strategiche possono essere recuperate da tali flussi di rifiuti, tenendo conto della fattibilità tecnologica ed economica; c) altri obiettivi fissati in altri atti giuridici dell’Unione pertinenti per il recupero di materie prime strategiche dai rifiuti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per modificare il presente regolamento aggiornando gli atti delegati adottati a norma del primo comma del presente paragrafo se, a seguito dalla valutazione di cui all’, paragrafo 2, sono disponibili informazioni sui pertinenti volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche di altri flussi di rifiuti.
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