Art. 48

Valutazione

In vigore dal 11 apr 2024
Valutazione 1.   Entro il 24 maggio 2028 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 valuta quanto meno: a) l’opportunità di stabilire soglie massime di impronta ambientale per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica, nonché la necessità di rafforzare ulteriormente le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche dopo il 2030; b) l’opportunità di stabilire parametri di riferimento per il 2040 e il 2050 a livello aggregato e per materia prima strategica; c) la coerenza tra il diritto ambientale dell’Unione e il presente regolamento, in particolare in relazione allo status prioritario dei progetti strategici; d) la disponibilità di informazioni sui volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche per i pertinenti flussi di rifiuti; e) l’impatto del sistema di acquisto in comune istituito a norma dell’ sulla concorrenza nel mercato interno; f) l’opportunità di stabilire ulteriori misure per aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rottami metallici, compresi i rottami ferrosi. 3.   La Commissione presenta, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, se del caso, proposte legislative pertinenti.
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