Art. 25

Acquisto in comune

In vigore dal 11 apr 2024
Acquisto in comune 1.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime strategiche stabilite nell’Unione e per cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata. Sono comprese sia le materie prime strategiche non trasformate sia quelle trasformate. 2.   Prima di istituire il sistema di cui al paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione dell’impatto stimato del sistema sul mercato per ciascuna materia prima strategica al fine di evitare qualsiasi impatto sproporzionato sulla concorrenza nel mercato interno. 3.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, nell’istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1, la Commissione: a) sceglie per quali materie prime strategiche e in quale fase di trasformazione è possibile utilizzare il sistema, tenendo conto del relativo rischio di approvvigionamento delle diverse materie prime strategiche; b) fissa le quantità minime di materie prime critiche richieste per partecipare al sistema, tenendo conto del numero previsto di partecipanti interessati e della necessità di garantire un numero gestibile di partecipanti, considerando nel contempo le necessità delle PMI. 4.   La partecipazione al sistema di cui al paragrafo 3, lettera b), è trasparente e aperta a tutte le imprese interessate stabilite nell’Unione. 5.   Le imprese dell’Unione che partecipano al sistema di cui al paragrafo 1 possono, in maniera trasparente, negoziare congiuntamente l’acquisto, compresi i prezzi o altri termini e condizioni dell’accordo di acquisto, o ricorrere all’acquisto in comune per ottenere migliori condizioni con i fornitori o per prevenire carenze. Le imprese dell’Unione partecipanti rispettano il diritto dell’Unione, compreso il diritto dell’Unione in materia di concorrenza. 6.   Gli enti sono esclusi dalla partecipazione in qualità di fornitori all’aggregazione della domanda e all’acquisto in comune o in qualità di prestatori di servizi se sono: a) sottoposti a misure restrittive dell’Unione adottate a norma dell’articolo 215 TFUE; b) posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell’Unione, ovvero agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 7.   In deroga all’articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), la Commissione appalta, con procedura di gara a norma di tale regolamento, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell’Unione che agisce da prestatore di servizi per istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il prestatore di servizi selezionato non ha conflitti di interesse. 8.   La Commissione definisce nel contratto di servizi i compiti che il prestatore di servizi deve svolgere, tra cui l’assegnazione della domanda, l’assegnazione dei diritti di accesso per l’offerta, la registrazione e la verifica di tutti i partecipanti, la pubblicazione e la rendicontazione delle attività e qualsiasi altro compito necessario per istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1. Il contratto di servizi contempla anche gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, tra cui l’uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità. 9.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore di servizi che riguardano il contratto. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell’Unione. 10.   Il contratto di servizi con il prestatore di servizi stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l’eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1252:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo