Art. 26
Misure nazionali sulla circolarità
In vigore dal 11 apr 2024
Misure nazionali sulla circolarità
1. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, ciascuno Stato membro adotta e attua programmi nazionali, o include al loro interno, contenenti misure volte a:
a)
incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione;
b)
promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;
c)
aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l’introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;
d)
aumentare l’uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l’uso di materie prime critiche secondarie;
e)
aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l’efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell’ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;
f)
garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione.
g)
ove i contributi finanziari devono essere versati dal produttore nel rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore stabiliti a norma del diritto nazionale, in conformità dell’, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, promuovere la modulazione di tali contributi finanziari per incentivare il fatto che i prodotti contengano una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate dai rifiuti, riciclati in linea con le pertinenti norme ambientali stabilite nel diritto dell’Unione;
h)
adottare le misure necessarie per assicurare che le materie prime critiche che sono esportate una volta che abbiano cessato di essere rifiuti soddisfino le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE e ad altro pertinente diritto dell’Unione.
i)
se del caso, sostenere l’uso di norme di qualità dell’Unione per i processi di riciclaggio dei flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche.
2. I programmi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere integrati nei piani di gestione dei rifiuti nuovi o esistenti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti adottati a norma degli della direttiva 2008/98/CE.
I programmi nazionali di cui al primo comma sono riesaminati entro cinque anni dalla loro adozione e aggiornati, se necessario.
3. I programmi di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i prodotti e i rifiuti che non sono soggetti a prescrizioni specifiche in materia di raccolta, trattamento, riciclaggio o riutilizzo ai sensi del diritto dell’Unione. Per altri prodotti e rifiuti, le misure sono attuate in modo coerente con il diritto dell’Unione.
Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) e d), i programmi ivi considerati possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, l’introduzione di incentivi finanziari, quali sconti, ricompense monetarie o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere la preparazione al riutilizzo e il riutilizzo di prodotti che presentano un rilevante potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta e il trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti.
4. Le misure nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi e alle distorsioni della concorrenza conformemente al TFUE.
5. Gli Stati membri individuano separatamente e comunicano le quantità di componenti contenenti quantità rilevanti di materie prime critiche rimosse dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le quantità di materie prime critiche recuperate da tali apparecchiature.
La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano il formato e i dettagli di tali comunicazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo successivo all’adozione di tali atti di esecuzione. Gli Stati membri trasmettono tali dati quando comunicano alla Commissione i dati relativi alle quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche riciclati, a norma dell’, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE.
6. Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’, gli Stati membri forniscono informazioni sull’adozione dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sui progressi compiuti nell’attuazione effettiva delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
7. Entro il 24 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare almeno dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).
Nel redigere tale elenco la Commissione tiene conto:
a)
della quantità totale di materie prime critiche recuperabili da tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti;
b)
della misura in cui tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono disciplinati dal diritto dell’Unione;
c)
delle lacune normative;
d)
delle sfide particolari che incidono sulla raccolta e sul trattamento dei prodotti, dei componenti e dei flussi di rifiuti;
e)
dei sistemi esistenti di raccolta e trattamento dei prodotti, dei componenti e dei flussi di rifiuti a essi applicabili.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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