Art. 16

Coordinamento dei finanziamenti

In vigore dal 11 apr 2024
Coordinamento dei finanziamenti 1.   Il sottogruppo permanente istituito a norma dell’, paragrafo 8, lettera a), su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti: a) fonti di finanziamento private supplementari; b) un sostegno attraverso le risorse del gruppo Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; c) strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle agenzie per il credito all’esportazione, delle banche e degli istituti di promozione nazionali; d) i pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione, con un’attenzione particolare all’iniziativa «Global Gateway» per i progetti strategici nei paesi terzi o nei PTOM. 2.   Entro il 24 maggio 2026, e sulla base del parere del sottogruppo permanente di cui all’, paragrafo 8, lettera a), la Commissione presenta al comitato una relazione che descrive gli ostacoli all’accesso ai finanziamenti per i progetti strategici e le raccomandazioni per facilitare tale accesso.
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