Art. 36

Composizione e funzionamento del comitato

In vigore dal 11 apr 2024
Composizione e funzionamento del comitato 1.   Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione («presidente»). 2.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno al comitato. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare rappresentanti diversi in relazione ai vari compiti del comitato. Ogni rappresentante nominato inseno al comitato ha un supplente. Hanno diritto di voto soltanto gli Stati membri. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei suoi rappresentanti. Il presidente invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del comitato, comprese le riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 8. 3.   Se del caso, il presidente può invitare rappresentanti delle imprese, in particolare delle PMI, della società civile, del mondo accademico, dei sindacati, delle autorità locali o regionali, di paesi terzi, di PTOM, nonché dell’Agenzia europea per la difesa, dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell’Agenzia europea dell’ambiente e del Servizio europeo per l’azione esterna a partecipare alle riunioni del comitato o dei suoi sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 8 in qualità di osservatori o a presentare contributi scritti. Gli osservatori non partecipano alla formulazione delle consulenze del comitato e dei suoi sottogruppi. 4.   Nella sua prima riunione, il comitato adotta il proprio regolamento interno, su proposta della Commissione, a maggioranza semplice dei suoi membri. 5.   Il comitato si riunisce a intervalli regolari per consentire l’efficace svolgimento dei suoi compiti stabiliti nel presente regolamento. Se necessario, il comitato si riunisce sulla base di una richiesta motivata da parte della Commissione o di uno Stato membro per motivare un interesse particolare in relazione a un progetto strategico sul suo territorio che giustifica una riunione supplementare. Il comitato si riunisce almeno: a) ogni tre mesi, per la valutazione delle domande relative a progetti strategici a norma del capo 3, sezione 2; b) ogni sei mesi, per mettere a punto il monitoraggio a norma del capo 4; c) una volta all’anno, per discutere i progressi compiuti nell’attuazione degli obblighi degli Stati membri connessi all’esplorazione di cui al capo 3, sezione 5, anche alla luce degli aggiornamenti degli elenchi delle materie prime strategiche o critiche. 6.   La Commissione coordina i lavori del comitato attraverso un segretariato esecutivo che fornisce supporto tecnico e logistico. 7.   Il comitato svolge i compiti seguenti: a) discute periodicamente dell’attuazione dell’ e condivide le migliori prassi al fine di accelerare la procedura di autorizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche, nonché per migliorare la partecipazione e la consultazione da parte del pubblico a tali progetti; b) se del caso, propone alla Commissione orientamenti per l’attuazione dell’, paragrafo 1, che devono essere presi in considerazione dai punti di contatto unici; c) discute periodicamente dell’attuazione dei progetti strategici e, ove necessario, delle misure che potrebbero essere adottate dal promotore del progetto o dallo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico per facilitare ulteriormente l’attuazione di tali progetti strategici a norma dell’; d) consiglia la Commissione in merito alla valutazione della configurazione del sistema d’acquisto in comune a norma dell’; e) agevola lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri su come migliorare i programmi nazionali a norma dell’. 8.   Il comitato può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici. Il comitato istituisce almeno i sottogruppi permanenti seguenti: a) un sottogruppo incaricato di discutere e coordinare il finanziamento dei progetti strategici in conformità dell’ al quale devono essere invitati in qualità di osservatori rappresentanti delle banche e degli istituti di promozione nazionali, delle agenzie per il credito all’esportazione, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, del gruppo Banca europea per gli investimenti, di altre istituzioni finanziarie internazionali, compresa la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e, se del caso, di istituti finanziari privati; b) un sottogruppo per discutere e scambiare opinioni sulle misure volte a sensibilizzare maggiormente il pubblico sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condividere migliori prassi riguardo alla partecipazione del pubblico e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche, ai quali i rappresentanti delle organizzazioni della società civile devono essere regolarmente invitati in qualità di osservatori; c) un sottogruppo che riunisce istituti o servizi geologici nazionali o, se del caso, regionali, o, in mancanza di tale istituto o servizio, l’autorità nazionale competente responsabile dell’esplorazione generale, al fine di contribuire al coordinamento dei programmi nazionali di esplorazione stabiliti a norma dell’; d) un sottogruppo per discutere e scambiare opinioni sulle misure intese a promuovere la circolarità, l’efficienza delle risorse e la sostituzione delle materie prime critiche; e) un sottogruppo che riunisce le agenzie nazionali di approvvigionamento e di informazione che si occupano di materie prime critiche o, in mancanza di tali agenzie, l’autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire ai compiti di monitoraggio e alle prove di stress ai sensi dell’; f) un sottogruppo che riunisce l’agenzia nazionale per le emergenze e le autorità nazionali responsabili delle scorte strategiche o, in mancanza di tali autorità e agenzia, l’autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire al coordinamento delle scorte strategiche di cui all’. Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato garantisce, ove opportuno, il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell’Unione. 9.   Il comitato adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate e commercialmente sensibili in conformità dell’. 10.   Il comitato si adopera per prendere decisioni mediante consenso.
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