Art. 20

Monitoraggio e prove di stress

In vigore dal 11 apr 2024
Monitoraggio e prove di stress 1.   La Commissione monitora i rischi di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche, in particolare quelli che rischiano di falsare la concorrenza o frammentare il mercato interno. Tale monitoraggio riguarda almeno l’evoluzione dei parametri seguenti: a) i flussi commerciali tra l’Unione e i paesi terzi e all’interno del mercato interno; b) la domanda e l’offerta; c) la concentrazione dell’offerta; d) la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell’Unione nelle diverse fasi della catena del valore delle materie prime. e) la volatilità dei prezzi; f) le strozzature in qualsiasi fase della produzione dell’Unione e le strozzature nelle autorizzazioni di progetti strategici all’interno dell’Unione; g) i potenziali ostacoli al commercio di materie prime critiche o di beni che utilizzano materie prime critiche come fattori produttivi nel mercato interno. 2.   Le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all’, paragrafo 8, lettera e), sostengono la Commissione nel monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) condividendo le informazioni pertinenti di cui dispongono sull’evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per la lettera e), comprese le informazioni di cui all’; b) raccogliendo, di concerto con la Commissione e le altre autorità partecipanti, informazioni sull’evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le informazioni di cui all’; c) fornendo un’analisi dei rischi di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche alla luce dell’evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1; d) informando senza indugio la Commissione qualora lo Stato membro venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione dell’approvvigionamento di materie prime critiche. 3.   La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all’, paragrafo 8, lettera e), provvede affinché sia eseguita, almeno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche o qualora, a seguito del monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sia rilevato un aumento significativo dei rischi di approvvigionamento. A tal fine il sottogruppo permanente di cui all’, paragrafo 8, lettera e), coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti. Le prove di stress di cui al primo comma consistono in una valutazione della vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento della catena di approvvigionamento delle materie prime dell’Unione della materia prima strategica in questione, eseguita stimando l’impatto dei diversi scenari che possono causare tali perturbazioni dell’approvvigionamento e i loro potenziali effetti e tenendo conto almeno degli elementi seguenti: a) dove è estratta, trasformata o riciclata la materia prima strategica in questione; b) le capacità degli operatori economici lungo la catena del valore delle materie prime e la struttura del mercato; c) i fattori che potrebbero incidere sull’approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, la logistica, l’approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali; d) la disponibilità e la capacità di diversificare rapidamente le fonti di approvvigionamento, di sostituire le materie o di attenuare la domanda; e) gli utilizzatori della materia prima strategica in questione lungo la catena del valore delle materie prime e la relativa quota di domanda, con particolare attenzione alla fabbricazione di tecnologie pertinenti alle transizioni verde e digitale nonché alle applicazioni di difesa e aerospaziali. f) i potenziali ostacoli al commercio transfrontaliero di materie prime strategiche o di beni che utilizzano materie prime strategiche come fattori produttivi nel mercato interno. 4.   La Commissione mette a disposizione del pubblico su un sito web a libero accesso un quadro operativo di monitoraggio, che provvede ad aggiornare periodicamente, contenente: a) informazioni aggregate sull’evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1; b) una descrizione aggregata del calcolo del rischio di approvvigionamento per le materie prime critiche alla luce delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo; c) dei suggerimenti generali, laddove opportuno, in merito a strategie di attenuazione adeguate per ridurre il rischio di approvvigionamento, a meno che metterli a disposizione del pubblico non metta in pericolo la protezione di segreti commerciali o d’impresa o di altre informazioni sensibili, riservate o classificate. 5.   La Commissione analizza le informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Qualora, sulla base di tale analisi, ritenga che vi sia una chiara indicazione del rischio di perturbazione dell’approvvigionamento, suscettibile di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, la Commissione avverte gli Stati membri, il comitato e gli organi di governance dell’Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi la cui sfera di competenza riguarda le materie prime strategiche o critiche pertinenti. Se del caso, la Commissione valuta inoltre se tale rischio richieda un aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche a norma dell’, paragrafo 3.
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Monitoraggio e prove di stress (Art. 20 Regolamento (UE) 2024/1252) — Testo vigente | Portale Normativo