Art. 21

Obblighi di informazione per il monitoraggio

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi di informazione per il monitoraggio 1.   Nell’ambito della relazione presentata a norma dell’ gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su qualsiasi progetto relativo alle materie prime critiche, nuovo o già esistente sul proprio territorio, che sia pertinente ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), includendo una classificazione dei nuovi progetti secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse. 2.   Gli Stati membri individuano i principali operatori di mercato lungo la catena del valore delle materie prime critiche stabiliti nel proprio territorio e: a) monitorano le loro attività studiando i dati accessibili al pubblico e, se necessario, mediante indagini periodiche e proporzionate al fine di raccogliere le informazioni necessarie per il monitoraggio e le prove di stress di cui all’; b) nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’, forniscono informazioni sui risultati della raccolta di informazioni a norma della, lettera a) del presente comma; c) notificano senza indugio alla Commissione gli eventi di rilievo che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività dei principali operatori di mercato. Gli operatori chiave del mercato possono rifiutare di presentare i dati richiesti a norma della lettera a) del primo comma se la condivisione di tali dati comporterebbe la divulgazione di segreti commerciali o d’impresa e presentano tali dati solo nella misura in cui siano già a loro disposizione. Se un operatore chiave di mercato rifiuta di trasmettere i dati richiesti o afferma che non sono disponibili, ne fornisce i motivi allo Stato membro richiedente. 3.   Gli Stati membri trasmettono i dati collazionati a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo alle autorità statistiche nazionali e a Eurostat ai fini della compilazione delle statistiche conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). Gli Stati membri designano l’autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati alle autorità nazionali di statistica e a Eurostat.
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