Art. 23

Coordinamento delle scorte strategiche

In vigore dal 11 apr 2024
Coordinamento delle scorte strategiche 1.   Entro il 24 maggio 2026 e successivamente ogni due anni, la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell’, paragrafo 1, condivide con il comitato: a) un progetto di parametro di riferimento che indica il livello di sicurezza delle scorte strategiche dell’Unione per ciascuna materia prima strategica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) un confronto tra il livello complessivo delle scorte strategiche dell’Unione per ciascuna materia prima strategica e il progetto di parametro di riferimento di cui alla lettera a) del presente paragrafo; c) informazioni sulla potenziale accessibilità transfrontaliera delle scorte strategiche, alla luce delle relative norme o procedure per il rilascio, l’assegnazione e la distribuzione. 2.   La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, adotta un parametro di riferimento indicante il livello di sicurezza delle scorte strategiche di materie prime strategiche dell’Unione, il quale: a) è espresso come la quantità necessaria di materie prime strategiche per coprire un numero di giorni di importazioni medie giornaliere nette in caso di perturbazione dell’approvvigionamento, calcolata sulla base del volume delle importazioni effettuate nel corso dell’anno civile precedente; b) tiene conto delle informazioni pubblicamente disponibili sulle scorte strategiche detenute da operatori privati; c) è proporzionato al rischio di approvvigionamento e all’importanza economica associati alla materia prima strategica in questione. 3.   La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, può formulare pareri indirizzati agli Stati membri: a) per aumentare il livello delle scorte strategiche e, se del caso, delle capacità di produzione, tenendo conto del confronto di cui al paragrafo 1, lettera b), della distribuzione relativa delle scorte strategiche esistenti tra gli Stati membri e del consumo di materie prime strategiche da parte degli operatori economici nei rispettivi territori degli Stati membri; b) per modificare o coordinare le norme o le procedure per il rilascio, l’assegnazione e la distribuzione delle scorte strategiche al fine di migliorare la potenziale accessibilità transfrontaliera, in particolare dove necessario per la produzione di tecnologie strategiche. 4.   Nell’elaborare i pareri di cui al paragrafo 3, la Commissione e il comitato attribuiscono particolare importanza alla necessità di conservare e promuovere incentivi a favore degli operatori privati, che dipendono da materie prime strategiche come fattori produttivi, affinché costituiscano le proprie scorte strategiche o adottino altre misure per gestire la propria esposizione ai rischi di approvvigionamento. 5.   Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’ gli Stati membri comunicano se e in che modo hanno attuato o intendono attuare i pareri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6.   Prima della partecipazione di almeno due Stati membri a consessi internazionali o multilaterali nei settori delle scorte strategiche di materie prime strategiche, la Commissione garantisce un coordinamento preliminare o tra gli Stati membri interessati e la Commissione o mediante una riunione specifica del comitato. 7.   La Commissione fornisce i dati collazionati sulle scorte strategiche disponibili dell’Unione agli organi di governance dell’Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi riguardanti le pertinenti materie prime strategiche. 8.   Né il presente articolo né l’ obbligano gli Stati membri a detenere o a mettere in circolazione scorte strategiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1252:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo