Art. 24

Preparazione delle imprese ai rischi

In vigore dal 11 apr 2024
Preparazione delle imprese ai rischi 1.   Entro il 24 maggio 2025 ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche a norma dell’, paragrafo 3, gli Stati membri individuano le imprese di grandi dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip avanzati. 2.   Le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 effettuano, almeno ogni tre anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro disposizione, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di materie prime strategiche, che comprenda: a) una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano; b) un’analisi dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di materie prime strategiche; c) una valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento. 3.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non siano messe a disposizione delle imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo dai loro fornitori su richiesta, esse possono effettuare la loro valutazione del rischio sulla base delle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 4, o di altre informazioni accessibili al pubblico, nella misura del possibile. 4.   Qualora dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 2 emergano vulnerabilità significative alle perturbazioni dell’approvvigionamento, le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 si adoperano per attenuare tali vulnerabilità, anche valutando la possibilità di diversificare le proprie catene di approvvigionamento o di sostituire le materie prime strategiche. 5.   Le imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 possono presentare al consiglio di amministrazione una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, compresa la fonte delle informazioni su cui si basa la valutazione dei rischi significativi individuati, nonché le misure di attenuazione previste o attuate. 6.   Gli Stati membri possono imporre alle imprese di grandi dimensioni di cui al paragrafo 1 di presentare al consiglio di amministrazione le relazioni di cui al paragrafo 5 e le richieste di informazioni di cui al paragrafo 3.
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Preparazione delle imprese ai rischi (Art. 24 Regolamento (UE) 2024/1252) — Testo vigente | Portale Normativo