Art. 45

Relazioni degli Stati membri

In vigore dal 11 apr 2024
Relazioni degli Stati membri 1.   Entro il 24 maggio 2026 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 6. Gli operatori economici non sono tenuti a presentare informazioni in aggiunta a quelle fornite nel contesto delle disposizioni di cui al primo comma. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano un modello per le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   Le informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono disciplinate dall’.
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Relazioni degli Stati membri (Art. 45 Regolamento (UE) 2024/1252) — Testo vigente | Portale Normativo