Art. 44
Monitorare i progressi
In vigore dal 11 apr 2024
Monitorare i progressi
1. Entro il 24 novembre 2026, la Commissione presenta una relazione contenente proiezioni indicative del consumo annuo di ciascuna materia prima critica nel 2030, 2040 e 2050, comprese proiezioni basse, elevate e di riferimento, nonché parametri di riferimento indicativi per l’estrazione e la trasformazione di ciascuna materia prima strategica, al fine di soddisfare i parametri di riferimento di cui all’, paragrafo 1, lettera a), per il 2030.
2. Entro il 24 maggio 2027, e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione, tenendo conto delle consulenze del comitato, monitora i progressi compiuti verso il raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all’, paragrafo 1, nonché la moderazione del previsto aumento del consumo dell’Unione delle materie prime critiche di cui all’, paragrafo 2, e pubblica una relazione che illustra nel dettaglio i progressi compiuti dall’Unione verso il raggiungimento di tali parametri di riferimento e di tale moderazione.
3. La relazione di cui al paragrafo 2 comprende:
a)
informazioni quantitative sulla portata dei progressi compiuti dall’Unione verso il raggiungimento dei parametri di riferimento e della moderazione di cui all’;
b)
un elenco dei partenariati strategici conclusi tra l’Unione e i paesi terzi sulle materie prime; e
c)
una valutazione del contributo dei partenariati strategici al raggiungimento del parametro di riferimento di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
Ai fini del presente articolo, gli operatori economici non sono tenuti a presentare informazioni in aggiunta a quelle fornite a norma dell’.
4. Per garantire un’attuazione coerente del presente regolamento, la Commissione controlla la coerenza delle azioni intraprese per attuarlo con le altre disposizioni di diritto dell’Unione. Inoltre, la Commissione pubblica, entro il 24 maggio 2025, una relazione sulla coerenza tra il presente regolamento e le altre disposizioni di diritto dell’Unione.
5. Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione concluda che è probabile che l’Unione non raggiunga gli obiettivi di cui all’, essa valuta la fattibilità e la proporzionalità di proporre misure atte a garantire il conseguimento di tali obiettivi.
6. La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee o prodotti della normazione europea al fine di sostenere gli obiettivi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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