Art. 19

Programmi nazionali di esplorazione

In vigore dal 11 apr 2024
Programmi nazionali di esplorazione 1.   Entro il 24 maggio 2025, ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche. Tali programmi nazionali sono sottoposti a riesame almeno ogni cinque anni e aggiornati, se necessario. 2.   I programmi nazionali di cui al paragrafo 1 includono misure volte a incrementare le informazioni disponibili sulle presenze di materie prime critiche nell’Unione. A seconda dei casi essi includono le misure seguenti: a) mappatura dei minerali su scala idonea; b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce; c) indagini geoscientifiche, come le indagini geofisiche; d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l’esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive; e) rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche. 3.   Qualora le condizioni geologiche di uno Stato membro siano tali che, con un elevato grado di certezza, non venga individuato alcun deposito di materie prime critiche o di minerali vettori di tali materie prime critiche, mediante le misure di cui al paragrafo 2, il programma nazionale di cui al paragrafo 1 può consistere di prove scientifiche in tal senso. Tali prove sono aggiornate, nel contesto del riesame periodico del programma nazionale, per tenere conto di eventuali modifiche dell’elenco delle materie prime critiche. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi nazionali di cui al paragrafo 1. 5.   Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’, gli Stati membri forniscono informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione delle misure contenute nei loro programmi nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su un sito web ad accesso libero mappe che riportano informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nei programmi nazionali di cui al paragrafo 1. Se del caso, tali informazioni comprendono la classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse. Informazioni più dettagliate, compresi i dati geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano un modello per mettere a disposizione le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 7.   Tenendo conto della cooperazione esistente in materia di esplorazione generale, il sottogruppo permanente di cui all’, paragrafo 8, lettera c), discute i programmi nazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la loro attuazione, tenendo quanto meno in considerazione: a) il potenziale di cooperazione, anche per quanto riguarda l’esplorazione di mineralizzazioni transfrontaliere e formazioni geologiche comuni; b) le migliori pratiche relative alle misure elencate al paragrafo 2; c) la possibilità di creare una banca dati integrata per conservare i risultati dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1252:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo