Art. 17

Agevolare gli accordi di acquisto dei prodotti del progetto

In vigore dal 11 apr 2024
Agevolare gli accordi di acquisto dei prodotti del progetto 1.   La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di acquisto dei prodotti del progetto relativi ai progetti strategici, in conformità delle norme in materia di concorrenza. 2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai potenziali acquirenti dei prodotti del progetto di formulare offerte indicando: a) il volume e la qualità delle materie prime strategiche che intendono acquistare; b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti; c) la durata prevista dell’accordo di acquisto dei prodotti del progetto. 3.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai promotori dei progetti strategici di presentare offerte indicando: a) il volume e la qualità delle materie prime strategiche per le quali stanno cercando di concludere accordi di acquisto dei prodotti del progetto; b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere; c) la durata prevista dell’accordo di acquisto dei prodotti del progetto. 4.   Sulla base delle offerte ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i promotori dei progetti strategici con i potenziali acquirenti dei prodotti del progetto rilevanti per il loro progetto.
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