Art. 18

Accessibilità online delle informazioni amministrative

In vigore dal 11 apr 2024
Accessibilità online delle informazioni amministrative 1.   Gli Stati membri forniscono online e in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni seguenti sulle procedure amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche: a) le informazioni di cui all’, paragrafo 2; b) la procedura di rilascio delle autorizzazioni e le relative procedure amministrative per ottenere le autorizzazioni rilevanti; c) i servizi di finanziamento e investimento; d) le possibilità di finanziamento a livello dell’Unione o degli Stati membri; e) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d’impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro. 2.   La Commissione fornisce in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni online sulle procedure amministrative per ottenere il riconoscimento di progetto strategico e sui benefici di tale riconoscimento.
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