Art. 18
Accessibilità online delle informazioni amministrative
In vigore dal 11 apr 2024
Accessibilità online delle informazioni amministrative
1. Gli Stati membri forniscono online e in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni seguenti sulle procedure amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche:
a)
le informazioni di cui all’, paragrafo 2;
b)
la procedura di rilascio delle autorizzazioni e le relative procedure amministrative per ottenere le autorizzazioni rilevanti;
c)
i servizi di finanziamento e investimento;
d)
le possibilità di finanziamento a livello dell’Unione o degli Stati membri;
e)
i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d’impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro.
2. La Commissione fornisce in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni online sulle procedure amministrative per ottenere il riconoscimento di progetto strategico e sui benefici di tale riconoscimento.
Storico versioni
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