Art. 9

Punto di contatto unico

In vigore dal 11 apr 2024
Punto di contatto unico 1.   Entro il 24 febbraio 2025 gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità quali punti di contatto unici. Qualora uno Stato membro istituisca o designi più punti di contatto unici, esso garantisce che vi sia un solo punto di contatto unico per livello amministrativo pertinente e per fase della catena del valore delle materie prime critiche. 2.   Qualora uno Stato membro istituisca o designi più punti di contatto unici a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri forniscono un sito web semplice e accessibile in cui tutti i punti di contatto unici, incluso il loro indirizzo e i mezzi di comunicazione elettronici, sono chiaramente elencati e categorizzati per livello amministrativo pertinente come pure per fase della catena del valore delle materie prime critiche. Il sito web può contenere anche contenuti forniti in conformità dell’. 3.   I punti di contatto unici istituiti o designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo (punti di contatto unici) sono incaricati di facilitare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi a materie prime critiche e di fornire informazioni sugli elementi di cui all’, incluse informazioni su quando una domanda è considerata completa in conformità dell’, paragrafo 6. Essi coordinano e facilitano la presentazione della documentazione e delle informazioni pertinenti. 4.   I punti di contatto unici interessati sono l’unico punto di contatto per il promotore del progetto e assistono il promotore del progetto nel comprendere qualsiasi questione amministrativa pertinente ai fini della procedura di rilascio delle autorizzazioni. 5.   I promotori di progetti relativi alle materie prime critiche hanno la possibilità di contattare la pertinente unità amministrativa, in seno al punto di contatto unico, incaricato dei compiti previsti dal presente articolo. In caso di cambiamento dell’unità amministrativa pertinente, quest’ultima continua ad assumere le proprie responsabilità di cui al presente paragrafo fino a quando tale cambiamento è stato notificato al promotore del progetto. 6.   I promotori di progetti sono autorizzati a trasmettere tutta la documentazione relativa alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico. 7.   Gli Stati membri garantiscono che gli studi validi realizzati o i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un determinato progetto relativo alle materie prime critiche siano tenuti in considerazione e che non sia richiesta la duplicazione degli studi, dei permessi o delle autorizzazioni, a meno che non sia altrimenti richiesto dal diritto dell’Unione o nazionale. 8.   Gli Stati membri assicurano che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche, compresi, se del caso, i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. 9.   Gli Stati membri assicurano che i punti di contatto unici dispongano di un numero sufficiente di membri del personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per l’efficace svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento.
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