Art. 8

Obblighi di comunicazione e informazione per i progetti strategici

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi di comunicazione e informazione per i progetti strategici 1.   Il promotore del progetto presenta alla Commissione, ogni due anni dalla data di riconoscimento del progetto come strategico, una relazione contenente informazioni riguardanti quantomeno: a) i progressi compiuti nell’attuazione del progetto strategico, in particolare per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni; b) se del caso, le ragioni dei ritardi rispetto al calendario di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e un piano per ovviare a tali ritardi; c) i progressi compiuti nel finanziamento del progetto strategico, comprese le informazioni sul sostegno finanziario pubblico. La Commissione presenta al comitato una copia della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo onde agevolare le discussioni di cui all’, paragrafo 7, lettera c). 2.   Se necessario, la Commissione può richiedere in qualsiasi momento ai promotori di progetti ulteriori informazioni pertinenti all’attuazione del progetto strategico per accertare il continuo soddisfacimento dei criteri stabiliti all’, paragrafo 1. 3.   Il promotore del progetto comunica alla Commissione: a) le modifiche del progetto strategico che incidono sul rispetto dei criteri di cui all’, paragrafo 1; b) le modifiche riguardanti il controllo su base duratura delle imprese coinvolte nel progetto strategico rispetto alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e). 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano un modello unico che i promotori di progetti devono utilizzare per fornire tutte le informazioni necessarie per le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il modello unico può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. L’entità della documentazione necessaria per completare il modello unico è ragionevole. 5.   Il promotore del progetto crea e aggiorna regolarmente il sito web della società o un sito web dedicato al progetto con informazioni pertinenti per la popolazione locale e per promuovere l’accettabilità sociale sul progetto strategico, comprese almeno le informazioni sugli impatti e i benefici ambientali, sociali ed economici ad esso associati. La parte rilevante del sito web della società o del sito web dedicato al progetto è accessibile al pubblico gratuitamente, non richiede la fornitura di informazioni personali (sito web ad accesso libero) ed è disponibile in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dalla popolazione locale.
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