Art. 10

Status prioritario dei progetti strategici

In vigore dal 11 apr 2024
Status prioritario dei progetti strategici 1.   I progetti strategici sono considerati in grado di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche nell’Unione. 2.   Per quanto riguarda gli impatti ambientali o gli obblighi di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, all', paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, o a disposizioni legislative dell’Unione sul ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, i progetti strategici dell’Unione sono considerati di pubblico interesse o al servizio della salute e della sicurezza pubblica e possono essere ritenuti di rilevante pubblico interesse, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in tali atti legislativi dell’Unione. 3.   Al fine di assicurare una gestione efficiente della procedura di autorizzazione relativa ai progetti strategici dell’Unione, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che tale procedura si svolga nel modo più rapido possibile in conformità del diritto dell’Unione e al diritto nazionale. 4.   Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, i progetti strategici dell’Unione ottengono lo status di massima rilevanza nazionale possibile, laddove tale status esista nel diritto nazionale, e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni. 5.   Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e all’emissione di autorizzazioni per i progetti strategici dell’Unione di fronte a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, anche in relazione alla mediazione o all’arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d’urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici partecipano a tali procedure d’urgenza, ove applicabile.
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Status prioritario dei progetti strategici (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/1252) — Testo vigente | Portale Normativo