Art. 15
Accelerazione dell’attuazione dei progetti strategici
In vigore dal 11 apr 2024
Accelerazione dell’attuazione dei progetti strategici
1. La Commissione intraprende attività, se del caso in cooperazione con gli Stati membri, volte ad accelerare e incentivare gli investimenti privati in progetti strategici. Tali attività possono, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, includere l’erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.
2. Lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico adotta misure volte ad agevolarne un’attuazione tempestiva ed efficace. Tali misure possono comprendere assistenza:
a)
per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;
b)
per promuovere ulteriormente la capacità dei promotori dei progetti di garantire un coinvolgimento significativo e una partecipazione attiva delle comunità interessate dal progetto strategico.
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