Art. 37

Cooperazione internazionale e partenariati strategici

In vigore dal 11 apr 2024
Cooperazione internazionale e partenariati strategici 1.   Il comitato discute periodicamente delle tematiche seguenti: a) la misura in cui i partenariati strategici conclusi dall’Unione contribuiscono: i) al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, inclusi i parametri di riferimento di cui all’, paragrafo 1, lettera b); ii) al miglioramento della cooperazione lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l’Unione e i paesi partner, inclusi i programmi di sviluppo delle capacità e il trasferimento di tecnologie per promuovere la circolarità e il riciclaggio responsabile delle materie prime critiche nei paesi produttori; iii) allo sviluppo economico e sociale dei paesi partner, anche promuovendo pratiche di economia sostenibile e circolare, condizioni di lavoro dignitose e il rispetto dei diritti umani lungo le loro catene del valore delle materie prime; b) la coerenza e le potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi interessati e le azioni svolte dall’Unione nel contesto dei partenariati strategici; c) i paesi terzi che potrebbero essere considerati prioritari per la conclusione di partenariati strategici, tenendo conto dei criteri seguenti: i) il potenziale contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla resilienza dello stesso, tenendo conto del potenziale di un paese terzo in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche; ii) il fatto che la cooperazione tra l’Unione e un paese terzo possa migliorare la capacità dello stesso di garantire il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi attraverso il quadro normativo e l’attuazione dello stesso, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, in particolare in tema di lavoro forzato e lavoro minorile, e un impegno significativo con le comunità locali compresi i popoli indigeni, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e responsabili e la prevenzione delle incidenze negative sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e lo Stato di diritto; iii) l’esistenza di accordi di cooperazione tra l’Unione e un paese terzo e, per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la possibilità di realizzare progetti di investimento del Global Gateway, anche per facilitare gli investimenti nei progetti strategici; iv) per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, se e in che modo un partenariato potrebbe contribuire alla creazione di valore aggiunto a livello locale, ivi comprese le attività a valle, e sarebbe reciprocamente vantaggioso per l’Unione e per il paese partner; d) la consulenza alla Commissione su come garantire che i partenariati strategici di cui al presente paragrafo siano coerenti con le politiche dell’Unione nei confronti dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo. 2.   Le discussioni del comitato a norma del paragrafo 1 non pregiudicano le prerogative del Consiglio ai sensi dei trattati. 3.   Gli Stati membri: a) informano la Commissione in merito alla loro cooperazione bilaterale con i paesi terzi interessati, allorché tale cooperazione include la catena del valore delle materie prime critiche; b) possono sostenere la Commissione nell’attuazione delle misure di cooperazione definite nei partenariati strategici lungo la catena del valore delle materie prime. 4.   Una volta all’anno la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il contenuto e l’esito delle discussioni del comitato a norma del presente paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1252:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo