Art. 28
Riciclabilità dei magneti permanenti
In vigore dal 11 apr 2024
Riciclabilità dei magneti permanenti
1. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se i motori elettrici sono integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:
a)
se tali prodotti contengono uno o più magneti permanenti;
b)
qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei tipi seguenti:
i)
neodimio-ferro-boro;
ii)
samario-cobalto;
iii)
alluminio-nichel-cobalto;
iv)
ferrite.
2. Entro il 24 novembre 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il formato per l’etichettatura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
3. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2, qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 che contengono uno o più magneti permanenti dei tipi di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce la presenza di un vettore di dati sul prodotto o al suo interno.
4. Il vettore di dati di cui al paragrafo 3 è collegato a un identificativo unico del prodotto che fornisce accesso alle informazioni seguenti:
a)
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;
b)
le informazioni sul peso, sulla collocazione e sulla composizione chimica di tutti i singoli magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti dei magneti, colle ed eventuali additivi utilizzati;
c)
le informazioni che consentono l’accesso a tutti i magneti permanenti incorporati nel prodotto, e la relativa rimozione sicura, e che illustrino almeno l’integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere al magnete permanente e rimuoverlo, fatta salva la fornitura di informazioni agli impianti di trattamento a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
5. Per i prodotti in cui i magneti permanenti incorporati sono contenuti esclusivamente all’interno di uno o più motori elettrici incorporati nel prodotto, le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera b), possono essere sostituite da informazioni sulla posizione di tali motori elettrici e le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), possono essere sostituite da informazioni sulle modalità di accesso ai motori elettrici e sulla relativa rimozione, che illustrino almeno l’integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere ai motori elettrici e rimuoverli.
6. Per i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali è necessario un passaporto del prodotto a norma di un altro atto giuridico dell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 4 sono incluse in tale passaporto del prodotto.
7. La persona fisica o giuridica che immette un prodotto di cui al paragrafo 3 sul mercato assicura che le informazioni di cui al paragrafo 4 siano complete, aggiornate e accurate e restino disponibili per un periodo almeno pari alla normale durata di vita del prodotto più dieci anni, anche in seguito a insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione della persona fisica o giuridica responsabile. Tale persona può autorizzare un’altra persona fisica o giuridica ad agire per suo conto.
Le informazioni di cui al paragrafo 4 si riferiscono al modello di prodotto o, qualora le informazioni tra unità dello stesso modello differiscano, a un particolare lotto o a una specifica unità. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono accessibili ai riparatori, ai riciclatori, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità doganali.
8. Qualora le prescrizioni in materia di informazione relative al riciclo dei magneti permanenti siano stabilite nella normativa di armonizzazione dell’Unione per ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1, tali prescrizioni si applicano al prodotto interessato al posto del presente articolo.
9. I prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni stabilite nel presente articolo.
10. Entro il 24 maggio 2029, il presente articolo si applica ai dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L.
11. Il presente articolo non si applica:
a)
ai veicoli per uso speciale quali definiti all’, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858;
b)
alle parti di un veicolo, diverse da quelle del veicolo base, che sono state omologate con omologazione in più fasi nelle categorie N1, N2, N3, M2 o M3;
c)
ai veicoli prodotti in piccole serie, quali definiti all’, punto 30), del regolamento (UE) 2018/858.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento fornendo un elenco di codici della nomenclatura combinata a norma dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (44) e di descrizioni di prodotto corrispondenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo con l’obiettivo di agevolare il lavoro delle autorità doganali in relazione a tali prodotti e alle prescrizioni di cui al presente articolo e all’.
Storico versioni
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