Art. 29

Contenuto riciclato di magneti permanenti

In vigore dal 11 apr 2024
Contenuto riciclato di magneti permanenti 1.   Entro il 24 maggio 2027 oppure due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 2, se questa data è successiva, ogni persona fisica o giuridica che immette sul mercato i prodotti di cui all’, paragrafo 1, che hanno uno o più magneti permanenti incorporati di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), e per i quali il peso totale di tutti i magneti permanenti supera i 0,2 kg, pubblica su un sito web a libero accesso la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti incorporati nel prodotto. 2.   Entro il 24 maggio 2026 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica della quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti incorporati nei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (45), con gli adeguamenti necessari a seconda dei prodotti interessati. Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: a) l’adeguatezza del modulo al tipo di prodotto e la proporzionalità all’interesse pubblico perseguito; b) la natura dei rischi connessi al prodotto e la misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio; c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE. 3.   Dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato adottato a norma del paragrafo 2, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2031, la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo quote minime per il neodimio, il disprosio, il praseodimio, il terbio, il boro, il samario, il nichel e il cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo, che devono essere presenti nel magnete permanente incorporato nei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli atti delegati di cui al primo comma possono applicare quote minime diverse per prodotti diversi e possono escludere taluni prodotti. Essi prevedono periodi transitori adeguati alla difficoltà di adattare i prodotti oggetto della misura per garantire la conformità. La quota minima di cui al primo comma si basa su una valutazione preliminare degli impatti, tenendo conto: a) della disponibilità attuale e prevista di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo; b) delle informazioni dati collazionate a norma del paragrafo 1 e della distribuzione relativa della quota di contenuto riciclato nei magneti permanenti incorporati nei prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato; c) dei progressi tecnici e scientifici, compresi i cambiamenti significativi nelle tecnologie relative ai magneti permanenti che incidono sul tipo di materiali recuperati; d) del contributo effettivo e potenziale di una quota minima agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione; e) dei possibili impatti sul funzionamento di prodotti contenenti magneti permanenti; f) della necessità di evitare impatti negativi sproporzionati sull’accessibilità economica dei magneti permanenti e dei prodotti che li contengono. 4.   Qualora le prescrizioni relative al contenuto riciclato dei magneti permanenti siano stabilite nella normativa di armonizzazione dell’Unione per ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1, tali prescrizioni si applicano ai prodotti interessati al posto del presente articolo. 5.   A decorrere dalla data di applicazione della prescrizione indicata al paragrafo 1, quando vendono i prodotti di cui al paragrafo 1, anche in caso di vendita a distanza, o li espongono durante un’attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato detti prodotti provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 prima di essere vincolati da un contratto di vendita. Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1. I prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni stabilite al presente articolo. 6.   Per i dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 5 si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 2. 7.   Il presente articolo non si applica: a) ai veicoli per uso speciale quali definiti all’, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858; b) alle parti di un veicolo, diverse da quelle del veicolo base, che sono state omologate con omologazione in più fasi nelle categorie N1, N2, N3, M2 o M3; c) ai veicoli prodotti in piccole serie quali definiti all’, punto 30), del regolamento (UE) 2018/858.
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