Art. 30

Sistemi riconosciuti

In vigore dal 11 apr 2024
Sistemi riconosciuti 1.   I governi, le associazioni di categoria e i raggruppamenti di organizzazioni interessate che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche («titolari dei sistemi») possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione. Le richieste di cui al primo comma del presente paragrafo contengono qualsiasi elemento di prova pertinente relativo al rispetto dei criteri di cui all’allegato IV. Entro il 24 maggio 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichi un modello unico che i titolari dei sistemi sono tenuti a utilizzare per fornire le informazioni minime che devono essere contenute nelle domande di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. L’entità della documentazione necessaria per completare il modello unico di cui al terzo comma è ragionevole. 2.   Qualora, sulla base degli elementi di prova forniti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, stabilisca che un sistema di certificazione soddisfa i criteri di cui all’allegato IV, o un sottoinsieme degli stessi, la Commissione adotta atti di esecuzione che concedono il riconoscimento a detto sistema, precisandone la copertura riconosciuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 3.   La copertura riconosciuta per ciascun sistema deve essere precisata in base alle dimensioni seguenti: a) le fasi della catena del valore delle materie prime cui si applica il sistema; b) le fasi del ciclo di vita di un progetto, anche prima, durante e dopo la chiusura, cui si applica il sistema; e c) le dimensioni della sostenibilità e le categorie di rischio ambientale di cui all’allegato IV, punto 2), contemplate dal sistema. Le prescrizioni di cui all’allegato IV, punto 1), lettere da a) a d), costituiscono un presupposto inderogabile all’eventuale riconoscimento del sistema. 4.   La Commissione verifica, con cadenza almeno triennale a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, che il sistema riconosciuto continui a soddisfare i criteri di cui all'allegato IV o un sottoinsieme riconosciuto di tali criteri. 5.   I titolari di sistemi riconosciuti informano senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica o aggiornamento relativi al rispetto dei criteri di cui all’allegato IV, o del sottoinsieme riconosciuto di tali criteri. apportati ai sistemi riconosciuti. La Commissione valuta se tali modifiche o aggiornamenti incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate. 6.   Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un sistema riconosciuto non hanno rispettato le prescrizioni di tale sistema, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del sistema riconosciuto, se tali casi siano indicativi di lacune del sistema che incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate. 7.   Se individua carenze in un sistema riconosciuto che incidono sulla base per il riconoscimento, la Commissione può concedere al titolare del sistema un periodo di tempo adeguato, non superiore ai 12 mesi, per adottare misure correttive. 8.   Qualora il titolare del sistema non adotti o rifiuti di adottare le misure correttive necessarie e la Commissione abbia stabilito che le carenze di cui al paragrafo 6 del presente articolo implicano che il sistema non soddisfa più i criteri di cui all’allegato IV o il sottoinsieme riconosciuto di tali criteri, la Commissione revoca il riconoscimento del sistema mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 9.   La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei sistemi riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web a libero accesso. Tale sito web consente inoltre il collazionamento di contributi di tutti i portatori di interessi in merito all’attuazione dei sistemi riconosciuti. Tale riscontro è trasmesso ai rispettivi titolari del sistema per essere preso in considerazione.
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