Questo termine è definito da 9 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI
Fonte: dlgs-2024-11-12-181 — art. 2 →a) un reato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (28)
Fonte: dir-2023-05-10-977 — art. 2 →il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni
Fonte: reg-2017-11-30-2226 — art. 3 →il reato grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849
Fonte: reg-2019-03-12-1122 — art. 3 →un reato che corrisponde o è equivalente a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se nel diritto nazionale il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tale reato è pari o superiore a tre anni
Fonte: reg-2024-05-14-1358 — art. 2 →la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata
Fonte: l-2006-03-16-146 — art. c-2 →il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (36), se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni
Fonte: reg-2019-05-20-817 — art. 4 →il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (34), se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni
Fonte: reg-2019-05-20-818 — art. 4 →un reato grave come definito all’articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2016/681
Fonte: reg-2024-12-19-13 — art. 3 →