Art. 4

Definizioni

In vigore dal 20 mag 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all', punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); 2) «verifiche di frontiera»: le verifiche di frontiera quali definite all', punto 11), del regolamento (UE) 2016/399; 3) «autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera; 4) «autorità di controllo»: l'autorità di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680; 5) «verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica «uno a uno»); 6) «identificazione»: il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»); 7) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura; 8) «dati di identità»: i dati di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a e); 9) «dati relativi alle impronte digitali»: le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona; 10) «immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona; 11) «dati biometrici»: i dati relativi alle impronte digitali o all'immagine del volto o di entrambe; 12) «template biometrico»: la rappresentazione matematica ottenuta estraendo elementi dai dati biometrici, limitatamente alle caratteristiche necessarie per effettuare identificazioni e verifiche; 13) «documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto; 14) «dati del documento di viaggio»: tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio, data di scadenza della validità del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio; 15) «sistemi di informazione dell'UE»: l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS e l'ECRIS-TCN; 16) «dati Europol»: i dati personali trattati da Europol per le finalità di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/794; 17) «banche dati Interpol»: la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN); 18) «corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati o in fase di registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati; 19) «autorità di polizia»: l'autorità competente quale definita all', punto 7), della direttiva (UE) 2016/680; 20) «autorità designate»: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all', punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), all', paragrafo 1, lettera e), della decisione 2008/633/GAI del Consiglio (31) e all', paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (32); 21) «reato di terrorismo», il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (33); 22) «reato grave»: il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (34), se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni; 23) «Sistema di ingressi/uscite» o «EES»: il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226; 24) «Sistema di informazione visti» o «VIS»: il sistema di informazione visti istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (35); 25) «Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi» o «ETIAS»: il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240; 26) «Eurodac»: l'Eurodac istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36); 27) «Sistema di informazione Schengen» o «SIS»: il sistema d'informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862; 28) «ECRIS-TCN»: il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816
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Definizioni (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo