Art. 51

Controllo delle autorità di controllo

In vigore dal 20 mag 2019
Controllo delle autorità di controllo 1.   Ciascuno Stato membro assicura che le autorità di controllo monitorino indipendentemente la legittimità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato, compresa la loro trasmissione alle componenti dell'interoperabilità e viceversa. 2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili, ove necessario, in merito all'accesso alle componenti dell'interoperabilità da parte delle autorità di polizia e delle autorità designate, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati. 3.   Le autorità di controllo provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Le autorità di controllo pubblicano ogni anno il numero delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di controllo dispongano delle risorse e delle competenze sufficienti per assolvere i compiti loro assegnati dal presente regolamento. 5.   Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta da un'autorità di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri consentono alle autorità di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di accedere alle loro registrazioni di cui agli del presente regolamento, di accedere alle loro giustificazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati ai fini dell'interoperabilità.
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