Art. 52
Audit del garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 20 mag 2019
Audit del garante europeo della protezione dei dati
Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, dall'unità centrale ETIAS e da Europol ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, agli Stati membri e all'agenzia dell'Unione interessata. A eu-LISA, all'unità centrale ETIAS e a Europol è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
eu-LISA e l'unità centrale ETIAS ed Europol forniscono al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, consentono al garante europeo della protezione dei dati di accedere a tutti i documenti che richiede e alle loro registrazioni di cui agli e gli consentono di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali.
Storico versioni
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