Art. 22
Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
In vigore dal 20 mag 2019
Interrogazione dell'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
1. Se in un caso specifico vi sono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei sistemi di informazione dell'UE contribuisca alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, in particolare laddove sussista il sospetto che i dati dell'autore presunto o effettivo oppure della vittima di reati di terrorismo o di altri reati gravi siano conservati nell'Eurodac, le autorità designate e Europol possono consultare il CIR per sapere se nell'Eurodac sono presenti dati su una determinata persona.
2. Se nell'Eurodac sono presenti dati sulla persona in questione, il CIR risponde all'interrogazione fornendo alle autorità designate e a Europol un riferimento di cui all', paragrafo 2, all'Eurodac che contiene i corrispondenti dati. Il CIR risponde con modalità tali che non compromettano la sicurezza dei dati.
La risposta che indica che i dati sulla persona in questione sono presenti in Eurodac è utilizzata solo per presentare una richiesta di accesso integrale soggetta alle condizioni e alle procedure stabilite dallo strumento giuridico che disciplina tale accesso.
In caso di una o più corrispondenze, l'autorità designata o Europol richiede il pieno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dai quali è emersa una corrispondenza.
Ove, in via eccezionale, tale accesso integrale non sia richiesto, le autorità designate registrano la motivazione per la mancata richiesta, che deve essere tracciabile nel fascicolo nazionale. Europol registra la motivazione nel pertinente fascicolo.
3. Il pieno accesso ai dati contenuti nell'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi è soggetto alle condizioni e procedure previste nello strumento giuridico che disciplina tale accesso.
Storico versioni
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