Art. 18
Dati dell'archivio comune di dati di identità
In vigore dal 20 mag 2019
Dati dell'archivio comune di dati di identità
1. Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati: i dati di cui all', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 e i seguenti dati elencati all', paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento: cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); cittadinanza/e; genere, nomi precedenti, se del caso, ove disponibili pseudonimi, nonché informazioni sui documenti di viaggio, ove disponibili.
2. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il CIR inserisce un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati.
3. Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e ai sensi del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi del presente regolamento, ai fini di cui agli .
4. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento all'effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati.
5. La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all', paragrafo 2.
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