Art. 17
Archivio comune di dati di identità
In vigore dal 20 mag 2019
Archivio comune di dati di identità
1. Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente all', di sostenere il funzionamento del MID conformemente all' e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'EURODAC, quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all', è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'.
2. Il CIR è composto di:
a)
un'infrastruttura centrale che sostituisce i sistemi centrali dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, nella misura in cui conserva i dati di cui all';
b)
un canale di comunicazione sicuro tra il CIR, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzate a usare il CIR conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;
c)
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CIR e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac e l'ECRIS-TCN nonché le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo del CIR e ne assicura la gestione tecnica.
4. Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identificazione di una persona conformemente all', a fini di individuazione di identità multiple a norma dell' o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell', eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.
5. eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per il CIR basato sul formato universale dei messaggi di cui all'.
Storico versioni
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