Art. 21

Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple

In vigore dal 20 mag 2019
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple 1.   Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento giallo conformemente all', paragrafo 4, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse conformemente all' ha accesso, unicamente ai fini della verifica, ai dati di cui all', paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento giallo. 2.   Se un'interrogazione del CIR dà luogo a un collegamento rosso conformemente all', le autorità di cui all', paragrafo 2, hanno accesso, unicamente al fine di combattere la frode di identità, ai dati di cui all', paragrafi 1 e 2, conservati nel CIR interessati dal collegamento rosso.
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Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di individuazione di identità multiple (Art. 21 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo