Art. 29

Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili

In vigore dal 20 mag 2019
Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse è: a) l'ufficio SIRENE degli Stati membri, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di una segnalazione SIS conformemente al regolamento (UE) 2018/1862; b) l'autorità centrale dello Stato membro di condanna, per le corrispondenze emerse durante la registrazione o la modifica dei dati nell'ECRIS-TCN conformemente all' o all' del regolamento (UE) 2019/816. Il MID indica l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità. 2.   L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione qualora sia creato un collegamento ai dati contenuti in una segnalazione: a) di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862; b) di persone scomparse o vulnerabili di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862; c) di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862; d) di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862. 3.   L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha accesso ai dati oggetto di collegamento contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità e ai dati di identità oggetto del collegamento nel CIR e, se del caso, nel SIS. Essa esamina senza indugio le identità diverse. Una volta completata tale valutazione, l'autorità responsabile aggiorna il collegamento conformemente agli e lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità. 4.   Qualora sia creato più di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse esamina ogni collegamento separatamente. 5.   Se i dati per i quali risulta una corrispondenza erano già oggetto di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse valuta la creazione di nuovi collegamenti tenendo conto dei collegamenti esistenti.
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Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili (Art. 29 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo