Art. 31
Collegamento verde
In vigore dal 20 mag 2019
Collegamento verde
1. Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato verde quando:
a)
il collegamento ha dati biometrici differenti ma evidenzia gli stessi dati di identità e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;
b)
il collegamento ha dati biometrici differenti, dati di identità simili o differenti ed evidenzia lo stesso documento di viaggio e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse;
c)
il collegamento ha dati di identità differenti ma evidenzia lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse.
2. Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento verde tra due o più sistemi di informazione dell'UE, il MID indica che i dati di identità oggetto del collegamento non si riferiscono alla stessa persona.
3. Se l'autorità di uno Stato membro dispone di prove indicanti che un collegamento verde è stato registrato incorrettamente nel MID, che non è aggiornato o che i dati sono stati trattati nel MID o nei sistemi di informazione dell'UE in violazione del presente regolamento, essa controlla i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro informa senza indugio lo Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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