Art. 30

Collegamento giallo

In vigore dal 20 mag 2019
Collegamento giallo 1.   Qualora non abbia avuto luogo alcuna verifica manuale dell'identità diversa, il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato giallo nei seguenti casi: a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti; b) il collegamento evidenzia dati di identità differenti ma condivide gli stessi dati del documento di viaggio e almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione; c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma ha dati biometrici differenti; d) il collegamento ha dati di identità simili o differenti ed evidenzia gli stessi dati del documento di viaggio, ma ha dati biometrici differenti. 2.   Quando un collegamento è classificato giallo conformemente al paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'.
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Collegamento giallo (Art. 30 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo