Art. 30 · Collegamento giallo

Art. 30

Collegamento giallo

In vigore dal 20 mag 2019
Collegamento giallo 1.   Qualora non abbia avuto luogo alcuna verifica manuale dell'identità diversa, il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato giallo nei seguenti casi: a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti; b) il collegamento evidenzia dati di identità differenti ma condivide gli stessi dati del documento di viaggio e almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione; c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma ha dati biometrici differenti; d) il collegamento ha dati di identità simili o differenti ed evidenzia gli stessi dati del documento di viaggio, ma ha dati biometrici differenti. 2.   Quando un collegamento è classificato giallo conformemente al paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'.
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