Art. 32

Collegamento rosso

In vigore dal 20 mag 2019
Collegamento rosso 1.   Il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato rosso nei seguenti casi: a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che usa in maniera ingiustificata le identità in questione; b) il collegamento evidenzia dati di identità identici, simili o differenti e lo stesso documento di viaggio ma dati biometrici differenti e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse, almeno una delle quali usa in maniera ingiustificata lo stesso documento di viaggio; c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma dati biometrici differenti e i dati relativi al documento di viaggio sono differenti o assenti, e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono a due persone diverse che usano le identità in questione in maniera ingiustificata; d) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità e lo stesso documento di viaggio, almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici sulla persona in questione e l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha concluso che i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona che usa le identità in questione in maniera ingiustificata. 2.   Quando è interrogato il CIR o il SIS e sussiste un collegamento rosso tra due o più sistemi di informazione dell'UE, il MID indica i dati di cui all'. Al collegamento rosso è dato seguito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, con ogni conseguenza giuridica per la persona in questione essendo basato solamente sui dati pertinenti relativi a tale persona. Dalla mera esistenza di un collegamento rosso non deriva alcuna conseguenza giuridica per la persona in questione. 3.   Qualora sia creato un collegamento rosso tra dati dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac o dell'ECRIS-TCN, il fascicolo individuale conservato nel CIR è aggiornato conformemente all', paragrafo 2. 4.   Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle segnalazioni nel SIS di cui ai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 e le limitazioni necessarie per proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non saranno compromesse indagini nazionali, qualora sia creato un collegamento rosso l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse informa la persona interessata della presenza di dati di identità multipli illeciti e fornisce alla persona un numero di identificazione unico come indicato all', lettera c), del presente regolamento un riferimento all'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse come indicato all', lettera d), del presente regolamento, e l'indirizzo del sito web del portale in conformità dell' del presente regolamento. 5.   L'informazione di cui al paragrafo 4 è fornita per iscritto mediante un modulo standard dall'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse. La Commissione determina il contenuto e la presentazione del modulo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 6.   Qualora sia creato un collegamento rosso il MID informa in modo automatizzato le autorità responsabili dei dati oggetto del collegamento. 7.   Se un'autorità di uno Stato membro o un'agenzia dell'Unione che ha accesso al CIR o al SIS ha prove che suggeriscono che un collegamento rosso è stato registrato incorrettamente nel MID o che i dati sono stati trattati in nel MID, nel CIR o nel SIS in violazione del presente regolamento, tale autorità o agenzia verifica i dati pertinenti conservati nel CIR e nel SIS e: a) laddove il collegamento si riferisca a una delle segnalazioni nel SIS di cui all', paragrafo 2, informa immediatamente il competente ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione. b) in tutti gli altri casi, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal MID. Se un ufficio SIRENE è contattato ai sensi della lettera a) del primo comma, esso verifica le prove fornite dall'autorità dello Stato membro o dell'agenzia dell'Unione e, se del caso, rettifica o cancella immediatamente il collegamento dal MID. L'autorità dello Stato membro che ottiene le prove informa senza indugio l'autorità dello Stato membro competente della verifica manuale delle identità diverse di ogni eventuale rettifica o cancellazione di un collegamento rosso.
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Collegamento rosso (Art. 32 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo