Art. 34
Fascicolo di conferma dell'identità
In vigore dal 20 mag 2019
Fascicolo di conferma dell'identità
Il fascicolo di conferma dell'identità contiene i seguenti dati:
a)
i collegamenti conformemente agli articoli da 30 a 33;
b)
un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i dati oggetto del collegamento;
c)
un numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti sistemi di informazione dell'UE;
d)
l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse;
e)
la data della creazione del link o di un suo aggiornamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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