Art. 34

Fascicolo di conferma dell'identità

In vigore dal 20 mag 2019
Fascicolo di conferma dell'identità Il fascicolo di conferma dell'identità contiene i seguenti dati: a) i collegamenti conformemente agli articoli da 30 a 33; b) un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i dati oggetto del collegamento; c) un numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti sistemi di informazione dell'UE; d) l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse; e) la data della creazione del link o di un suo aggiornamento.
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Fascicolo di conferma dell'identità (Art. 34 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo