Art. 26
Accesso al rilevatore di identità multiple
In vigore dal 20 mag 2019
Accesso al rilevatore di identità multiple
1. Ai fini della verifica manuale delle identità diverse di cui all', l'accesso ai dati di cui all' conservati nel MID è concesso:
a)
all'ufficio SIRENE degli Stati membri che creano o aggiornano una segnalazione conformemente al regolamento (UE) 2018/1862;
b)
all'autorità centrale dello Stato membro di condanna quando registra o modifica dati nell'ECRIS-TCN conformemente all' o all' del regolamento (UE) 2019/816.
2. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE inclusi nel CIR o al SIS hanno accesso ai dati di cui all', lettere a) e b), riguardanti i collegamenti rossi di cui all'.
3. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti bianchi di cui all' se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento bianco.
4. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione hanno accesso ai collegamenti verdi di cui all' se hanno accesso ai due sistemi di informazione dell'UE che contengono dati tra i quali è stato creato il collegamento verde e se dall'interrogazione di tali sistemi di informazione è emersa una corrispondenza tra le due serie di dati oggetto del collegamento.
Storico versioni
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