Art. 24
Registrazioni
In vigore dal 20 mag 2019
Registrazioni
1. Fatto salvo l' del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell' nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a)
lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b)
la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c)
la data e l'ora dell'interrogazione;
d)
il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
e)
i risultati dell'interrogazione.
3. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell' nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a)
lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b)
la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c)
la data e l'ora dell'interrogazione;
d)
ove sia creato un collegamento, i dati usati per avviare l'interrogazione e i risultati dell'interrogazione con indicazione del sistema di informazione dell'UE da cui sono stati ottenuti i dati.
4. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell' nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a)
la data e l'ora dell'interrogazione;
b)
i dati usati per avviare l'interrogazione;
c)
i risultati dell'interrogazione;
d)
lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione del CIR.
Le autorità di controllo competenti, conformemente all' della direttiva (UE) 2016/680, o il garante europeo della protezione dei dati, conformemente all' del regolamento (UE) 2016/794, verificano periodicamente, a intervalli non superiori a sei mesi, le registrazioni dell'accesso per controllare il rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
5. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli . Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli .
Inoltre, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell', ciascuno Stato membro conserva le seguenti registrazioni:
a)
il riferimento del fascicolo nazionale;
b)
la finalità dell'accesso;
c)
conformemente alle disposizioni nazionali, l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
6. Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, per qualsiasi accesso al CIR ai sensi dell' del presente regolamento, Europol conserva le registrazioni dell'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione.
7. Le registrazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni sono necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più di tali registrazioni.
8. eu-LISA conserva le registrazioni relative allo storico dei dati nei fascicoli individuali. eu-LISA cancella tali registrazioni, in modo automatizzato, non appena sono cancellati i dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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