Art. 27
Rilevazione di identità multiple
In vigore dal 20 mag 2019
Rilevazione di identità multiple
1. È avviata una procedura di rilevazione di identità multiple nel CIR e nel SIS quando:
a)
è creata o aggiornata una segnalazione su una persona nel SIS conformemente ai capi da VI a IX del regolamento (UE) 2018/1862;
b)
è creata o modificata una registrazione di dati nell'ECRIS-TCN conformemente all' del regolamento (UE) 2019/816.
2. Se tra i dati di un sistema di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 figurano dati biometrici, il CIR e il SIS centrale effettuano la procedura di rilevazione delle identità multiple tramite il BMS comune. Il servizio comune di confronto biometrico raffronta i template biometrici ricavati dai nuovi dati biometrici con i template biometrici già presenti al suo interno e verifica se nel CIR o nel SIS centrale siano già conservati dati della stessa persona.
3. Oltre alla procedura di cui al paragrafo 2, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispettivamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i seguenti dati:
a)
cognomi; nomi; nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862;
b)
cognome; nome o nomi; data di nascita, luogo di nascita, luogo di nascita (città e paese), cittadinanza o cittadinanze e genere, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816.
4. Oltre alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispettivamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i dati del documento di viaggio.
5. La procedura di rilevazione di identità multiple è avviata unicamente per confrontare i dati disponibili in un sistema di informazione dell'UE con i dati disponibili negli altri sistemi di informazione dell'UE.
Storico versioni
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