Art. 16

Registrazioni

In vigore dal 20 mag 2019
Registrazioni 1.   Fatti salvi gli del regolamento (UE) 12/2226 e l' del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel BMS comune. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi: a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione; b) lo storico della creazione e della conservazione dei template biometrici; c) i sistemi di informazione dell'UE interrogati con i template biometrici conservati nel BMS comune; d) la data e l'ora dell'interrogazione; e) il tipo di dati biometrici usati per avviare l'interrogazione; f) i risultati dell'interrogazione e la data e l'ora del risultato; 2.   Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il BMS comune. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato. 3.   Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi ai sensi dell'. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate un anno dopo la loro creazione. Se, tuttavia, tali registrazioni siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, esse sono cancellate quando non sono più necessarie per le procedure di monitoraggio.
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