Art. 12

Servizio comune di confronto biometrico

In vigore dal 20 mag 2019
Servizio comune di confronto biometrico 1.   Al fine di sostenere il CIR e il MID nonché gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN è istituito un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune) che conserva i template biometrici ottenuti dai dati biometrici di cui all' registrati nel CIR e nel SIS e consente di effettuare interrogazioni con dati biometrici trasversalmente in più sistemi di informazione dell'UE. 2.   Il BMS comune è composto di: a) un'infrastruttura centrale, che sostituisce i sistemi centrali rispettivamente dell'EES, del VIS, del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN nella misura in cui registri template biometrici e consenta di effettuare ricerche con dati biometrici; b) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il BMS comune, il SIS centrale e il CIR. 3.   eu-LISA provvede allo sviluppo del BMS comune e ne assicura la gestione tecnica.
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Servizio comune di confronto biometrico (Art. 12 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo