Art. 13

Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico

In vigore dal 20 mag 2019
Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico 1.   Il BMS comune conserva i template biometrici che ottiene dai seguenti dati biometrici: a) i dati di cui all', paragrafo 3, lettere w) e y), esclusi i dati sulle impronte digitali, del regolamento (UE) 2018/1861; b) i dati di cui all', paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 I template biometrici devono essere conservati nel BMS comune, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE di provenienza dei dati 2.   Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1, il BMS comune inserisce in ogni template biometrico un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE in cui sono conservati i corrispondenti dati biometrici e un riferimento alla effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE. 3.   I template biometrici sono inseriti nel BMS comune solo dopo che questo ha effettuato un controllo automatizzato della qualità dei dati biometrici aggiunti in uno dei sistemi di informazione dell'UE al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati. 4.   La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all', paragrafo 2. 5.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del BMS comune, al fine di garantire che l'efficacia delle ricerche biometriche rispetti procedure critiche in termini di tempo quali i controlli di frontiera e le identificazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico (Art. 13 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo