Art. 37

Qualità dei dati

In vigore dal 20 mag 2019
Qualità dei dati 1.   Fatta salva responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la qualità dei dati inseriti nei sistemi, eu-LISA istituisce procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati conservati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune e nel CIR. 2.   eu-LISA applica meccanismi per la valutazione della precisione del BMS comune, istituisce indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune e nel CIR. Solo i dati che rispettano le norme minime di qualità possono essere inseriti nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune, nel CIR e nel MID. 3.   eu-LISA riferisce periodicamente agli Stati membri in merito alle procedure e ai meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e agli indicatori comuni della qualità dei dati. eu-LISA riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati e agli Stati membri interessati. Su richiesta, eu-LISA presenta tale relazione anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle relazioni di cui al presente paragrafo contiene dati personali. 4.   I dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS comune e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, sono stabiliti in atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Un anno dopo l'istituzione delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità dei dati, e successivamente ogni anno, la Commissione valuta l'attuazione da parte degli Stati membri dei requisiti di qualità dei dati e formula le eventuali raccomandazioni necessarie. Gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e, in particolare, i problemi relativi alla qualità dei dati derivanti da dati errati nei sistemi di informazione dell'UE. Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione sui progressi compiuti con il piano d'azione fino alla sua completa attuazione. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati, al Comitato europeo per la protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (37).
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Qualità dei dati (Art. 37 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo